(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'8 gennaio 2003 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 18/1996 1. All'Art. 35, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'Art. 8, comma 12, della legge regionale n. 20/2002, le parole «o un esperto in diritto del lavoro esterno all'amministrazione» sono soppresse. 2. All'Art. 40, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c- bis) dispensa dal servizio». 3. All'Art. 43 della legge regionale n. 18/1996, i commi 2 e 5 sono abrogati. 4. Dopo l'Art. 43 della legge regionale n. 18/1996, e' inserito il seguente: «Art. 43-bis (Dispensa dal servizio). - 1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneita' a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente e' dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL)».