(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'8 gennaio 2003
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modifiche alla legge regionale n. 18/1996
    1.  All'Art. 35, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.
18   (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei  principi
fondamentali  di  riforma  economico  sociale  desumibili dalla legge
23 ottobre  1992,  n.  421),  come  da ultimo modificato dall'Art. 8,
comma  12,  della legge regionale n. 20/2002, le parole «o un esperto
in diritto del lavoro esterno all'amministrazione» sono soppresse.
    2.  All'Art.  40, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, dopo
la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c- bis) dispensa dal servizio».
    3.  All'Art.  43  della legge regionale n. 18/1996, i commi 2 e 5
sono abrogati.
    4.  Dopo  l'Art. 43 della legge regionale n. 18/1996, e' inserito
il seguente:
    «Art.  43-bis  (Dispensa dal servizio). - 1. In caso di accertata
assoluta  e  permanente  inidoneita'  a  svolgere  qualunque proficuo
lavoro,   il   dipendente  e'  dispensato  dal  servizio  secondo  la
disciplina  previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza
dipendenti   amministrazione   pubblica  (INPDAP)  -  Casse  pensioni
dipendenti degli enti locali (CPDEL)».